Sacrario Militare di Cima Grappa, risposte ai quesiti formulati

24 settembre 2015

Risposte ai quesiti formulati in merito alla procedura aperta per l'Affidamento dei servizi di progettazione preliminare, definitiva e ideazione dell’allestimento multimediale degli spazi museali, da restituire anche in formato Building Information Modeling (B.I.M.), comprensivo della direzione dei lavori, del coordinamento della sicurezza, per l’esecuzione dei lavori di restauro conservativo del Sacrario Militare di Cima Grappa e valorizzazione degli edifici annessi, degli apprestamenti militari, della ex base NATO e delle relative aree contermini. CIG: 6356515A1C, CUP: J62C14000140001.

QUESITO 1

In relazione ai requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi indicati in fase di gara, siamo a chiedere chiarimenti sui seguenti punti:

1.  La Stazione Appaltante richiede al punto A.4 lettera b) del disciplinare di gara che il Partecipante abbia “svolto, negli ultimi 10 anni, servizi di ingegneria ed architettura di cui all’art.252 del D.P.R. n.207/2010, per un importo globale non inferiore a € 7.995.000,00 (settemilioninovecentonovantacinquemila/00) pari ad una volta e mezzo l’importo stimato dei lavori di cui al punto II.1.5”. Poiché al punto II.1.5 del bando di gara in realtà viene riportato solo l’oggetto di gara, mentre al successivo punto II.2.1 viene indicato che l’importo complessivo è pari a € 758.000,00 compresi gli oneri per la sicurezza, se l’importo globale deve essere pari a una volta e mezzo l’importo stimato di gara Vi chiediamo se ci confermate che la ditta Partecipante debba dimostrare di aver svolto, negli ultimi 10 anni, servizi di ingegneria ed architettura per un importo globale non inferiore a € 7.995.000,00 pari a più di 1 volta e mezzo l’importo a base di gara.

2. Chiediamo inoltre conferma che trattandosi prevalentemente di servizi di ingegneria ed architettura di cui all’art.252 del D.P.R. n.207/2010, e non di lavori, sia necessaria la SOA per la OG 2 (Categoria prevalente OG 2 – Restauro e manutenzione dei Beni- immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di Beni Culturali e Ambientali – Lavori di Restauro);

3. Infine chiediamo se per dimostrare il possesso del requisito indicato al punto A.4 lettera c) del disciplinare, ossia di “aver svolto, negli ultimi 10 anni, due servizi di ingegneria ed architettura di cui all’art.252 del D.P.R. n.207/2010 relativi a lavori identificabili come destinazione funzionale “Categoria: edilizia; destinazione funzionale: edifici e manufatti esistenti – ID Opere E 22 – Interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico- artistico soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo n.42/2004” sia confermato l’importo globale non inferiore a € 2.132.000,00 (duemilionicentotrentaduemila/00) pari a 0,40 volte l’importo stimato dei lavori di cui al punto II.1.5 del bando riferiti a tipologie di opere analoghe per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento, in quanto così come già indicato nel quesito 1, poiché l’importo a base di gara è di € 758.000,00 inclusi gli oneri per la sicurezza, l’importo di € 2.132.000,00 richiesto non è pari a 0.40 volte tale importo, bensì maggiore.

RISPOSTA AL QUESITO 1

PUNTO 1 e PUNTO 3: nella definizione dei requisiti  di cui al punto A.4 lettere b), c) del disciplinare, è stato fatto riferimento al costo stimato per i lavori da realizzare descritti al punto II.1.5 del bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. che ammonta ad € 5.330.000,00. Con riferimento a tale stima, in aderenza alle disposizioni del D.lgs. n.163/2006 è stata definita la soglia economica per i requisiti. In tal senso quindi relativamente al punto A.4 lettera b), occorrerà aver effettuato attività di servizi di progettazione come quelle oggetto di gara per la realizzazione di opere il cui importo dei lavori non sia inferiore ad € 7.995.000,00 (1,5 volte quello stimato), mentre relativamente al punto A.4 lettera c) i servizi dovranno essere riferiti ad un importo dei lavori non inferiore ad € 2.132.000,00 (0,4 volte quello stimato) .

PUNTO 2: si conferma che trattandosi di gara per l'affidamento di servizi di ingegneria ed architettura, non è necessaria la qualificazione nella categoria OG2. Occorre necessariamente essere in possesso di tutti gli altri requisiti espressamente indicati nel disciplinare di gara.

QUESITO 2

per quanto riguarda l’ambito degli allestimenti multimediali , che tipo di professionalità specifica si intende per “direzione artistica”? L’ideazione e la progettazione implica anche la programmazione vera e propria dello storytelling? Avete in merito figure professionali preferibili?

RISPOSTA AL QUESITO 2

Per direzione artistica si intende la “Regia” dei prodotti multimediali che andranno a comporre insieme all’allestimento architettonico, il Memoriale della Grande Guerra di Cima Grappa. L’incarico di ideazione e Progettazione dell’allestimento multimediale dovrà essere svolto in collaborazione con il Gruppo storico scientifico dell’Amministrazione per la realizzazione dello storytelling e della definizione della strumentazione tecnologia ad esso strettamente connessa.

QUESITO 3

Anche i giovani iscritti da meno di cinque anni dovranno generare il PASSOE presso il servizio AVCPASS?

Le caratteristiche dell’offerta tempo hanno due valori differenti; a pag 20 riporta “al massimo il 15% ovvero massimo pari a 22 giorni”; a pag 22 riporta “al massimo 16% ovvero massimo 24 giorni”. Qual’ è il dato corretto?

RISPOSTA AL QUESITO 3

Tutti i partecipanti ancorché costituiti in raggruppamento dovranno necessariamente generare il PASSOE.

Si conferma il refuso riportato a pag. 22 del Disciplinare di gara, precisando che la riduzione massima consentita in merito al tempo stimato per l’esecuzione dei servizi di che trattasi, è pari al 15% ovvero corrispondente ad una riduzione massima di 22 giorni.

QUESITO 4

1.    Le figure necessarie per lo svolgimento dell'incarico secondo il Disciplinare di Gara sono le seguenti:

•             progettista dell’allestimento multimediale;

•             direttore dei lavori;

•             coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;

•             geologo;

•             progettista antincendio-firmatario SCIA;

però nel Documento Preliminare all'Avvio della Progettazione si parla di adeguamento e messa a norma degli impianti e di verifica di idoneità statica delle strutture esistenti ed    altresì il dimensionamento di quelle da prevedere. Sono dunque necessarie anche le seguenti figure?

•             Progettista di impianti;

•             Progettista di strutture;

2.  Per quanto riguarda i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi nel Disciplinare di Gara si richiede che il numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni sia di almeno 16 unità. Si specifica poi che, in caso di raggruppamento temporaneo, tale requisito deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento. É necessario che il capogruppo possegga tale requisito in percentuale maggioritaria rispetto agli altri componenti del raggruppamento?

RISPOSTA AL QUESITO 4

PUNTO 1: l’elenco delle professionalità citate nella domanda dal concorrente, risulta del tutto soggettivo, in quanto l’Amministrazione valuterà la qualificazione tecnica e professionale delle risorse umane costituenti il gruppo di lavoro per la fornitura del servizio di progettazione integrata richiesto. In generale il concorrente dovrà dimostrare di poter svolgere tutte le attività esplicitate nei documenti di gara.

PUNTO 2: , in caso di raggruppamento temporaneo, tale requisito deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento, ovvero non risulta necessario che il capogruppo possegga tale requisito in misura maggioritaria rispetto agli altri componenti del raggruppamento.

QUESITO 5

Per quanto riguarda la progettazione museografica: ci si avvarrà di allestimenti esistenti e/o forniti dal Gruppo di lavoro storico-scientifico (nell’ottica di un progetto integrato con il museo diffuso) o si dovrà procedere anche alla progettazione vera e propria di elementi di supporto, contenimento o utili allo sviluppo multimediale del museo stesso?

RISPOSTA AL QUESITO 5

Non si forniranno allestimenti esistenti ma si dovrà progettare l’allestimento museografico sulla base del progetto scientifico e narrativo del Gruppo di lavoro storico-scientifico, pertanto si dovrà provvedere alla progettazione integrata dell’intero sistema museale.

QUESITO 6

1.      Si chiede conferma della correttezza della seguente interpretazione: per il soddisfacimento dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi di cui al punto A.4 lettera b) e c) è possibile presentare servizi relativi a lavori certificati in classe/categoria ex Id (Legge n.143/1949 ) su edifici vincolati ai sensi del D.lgs. n.42/2004 e/o servizi relativi a lavori certificati in classe/categoria ex Id (Legge n.143/1949) relativi a opere progettate in area con vincolo ai sensi del D.lgs. n.42/2004 art.142 e art.157 (Vincolo paesaggistico).

2.      Si chiede conferma della correttezza della seguente interpretazione: per il soddisfacimento dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi di cui al punto A.4 lettera b) e c) è possibile utilizzare alternativamente tutti i servizi di ingegneria e architettura di cui all’art252 D.P.R. n.207/2010 ovvero progettazione preliminare e/o definitiva e/o esecutiva e/o la Direzione Lavori ecc..

3.      Si chiede conferma della correttezza della seguente interpretazione: in caso di verifica dei requisiti relativi al punto A.4 lettera b) e c) è possibile presentare a comprova le fatture e i contratti dei lavori dichiarati

4.      In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti a chi deve essere intestata la cauzione? Nel caso solo uno dei membri del raggruppamento possegga la certificazione di qualità, è possibile fruire delle riduzione del 50%? L’autentificazione notarile della sottoscrizione del garante è obbligatoria in ciascuno dei casi b), c), d) di cui al punto A.7)?

RISPOSTE AL QUESITO 6

PUNTO 1

Al fine del soddisfacimento dei requisiti di cui al punto a.4, lettere b) e c), occorre presentare lavori certificati e realizzati su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.lgs. n.42/2004.

PUNTO 2

Si conferma l’interpretazione data.

PUNTO 3

Per la comprova dei requisiti di cui al punto A.4 lettera b) e c), si richiede la certificazione di regolare esecuzione del servizio a firma del RUP ovvero dal Committente. In secondo luogo possono essere ammissibili i contratti con le corrispondenti fatture purché corredate dall’attestazione dell’avvenuto pagamento da parte del Committente.

PUNTO 4

In merito all’intestazione della cauzione provvisoria, la stessa deve essere intestata a tutti i componenti il raggruppamento. La mancata intestazione nei termini sopra indicati costituisce legittima causa di esclusione in quanto verrebbe a configurarsi una carenza di garanzia per la stazione appaltante (cfr. Parere ANAC n.66 del 30 aprile 2015 e Consiglio di Stato - Sentenza 28/01/2011 n.1247). Al fine di poter fruire della riduzione del 50%, ogni componente il raggruppamento deve essere in possesso della certificazione di qualità. L’autenticazione notarile è obbligatoria nei casi b), c) e d).

QUESITO 7

È obbligatoria in sede di presentazione dell’offerta specificare le prestazioni prestate da ogni componente il raggruppamento e la relativa percentuale di partecipazione?

RISPOSTA AL QUESITO 7

Anche nelle procedure concorsuali riguardanti forniture e servizi, i concorrenti riuniti hanno l’obbligo di specificare le parti delle prestazioni che saranno eseguite da ciascun operatore economico del gruppo, nonché le quote di partecipazione al raggruppamento. Sia l’una che l’altra devono essere specificate dai componenti del raggruppamento all’atto della partecipazione alla gara. Il suddetto obbligo di specificazione delle quote di partecipazione trova applicazione anche per i raggruppamenti costituendi, che sono tenuti anch’essi a indicare già nella fase di ammissione alla gara le quote di partecipazione di ciascun componente al futuro raggruppamento e le quote di ripartizione delle prestazioni oggetto dell’appalto (cfr. Cons. Stato, III, 11 maggio 2011, n. 2804)

QUESITO 8

Si richiedono chiarimenti in merito alla figura del geologo, citata alla lett. E) punto A4 del disciplinare concernente la gara in oggetto. In particolare, a pag. 15 del disciplinare si legge: "dichiarazione sostitutiva [..] con la quale il legale rappresentante del concorrente o il soggetto munito di specifici poteri, attesti [...] i nominativi del/dei professionista/i che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali con particolare riferimento [..] al geologo..." Quale deve essere la modalità di partecipazione del geologo? In caso di raggruppamento temporaneo, tale professionista deve partecipare quale mandante, deve essere un dipendente di una delle società che partecipano al raggruppamento, può essere un consulente? E se fosse un consulente, necessita di requisiti di fatturato pregresso con una delle società del  raggruppamento?

RISPOSTA AL QUESITO 8

La figura del geologo può essere ricoperta da persona fisica o società componente il raggruppamento temporaneo purché sia in possesso degli specifici requisiti. In caso di società il geologo può essere dipendente o consulente; in questo ultimo caso occorrerà attestare che almeno il 50% del fatturato del professionista sia riconducibile alla società componente il raggruppamento.

QUESITO 9

1. Nel caso di costituendo raggruppamento temporaneo può essere associata una società specializzata nella ideazione e realizzazione di allestimenti, a valere per competenza e curriculum (rif.: disciplinare di incarico - Offerta tecnica – Servizio 2 ) ma che non ha alcun requisito economico-finanziario e tecnico-organizzativo riferito a servizi di cui all’art.252 del DPR 207/2010?

2. Al punto A.4. e) del disciplinare è richiesto che sia indicato, tra i nominativi dei professionista/i che svolgeranno i servizi con le specifiche qualifiche professionali, il progettista dell’allestimento multimediale. Questi potrebbe essere un dipendente della società sopra citata, titolare di laurea adeguata (architetto ad esempio) ma non necessariamente iscritto ad albo professionale? Diversamente se necessita una figura professionale iscritta ad Albo, il progettista dell’allestimento multimediale può essere uno degli architetti del costituendo raggruppamento ma che non è dipendente della società specializzata nella ideazione e realizzazione di allestimenti e pertanto che non porta il relativo curriculum?

RISPOSTA AL QUESITO 9

PUNTO 1

La società specializzata può essere associata in qualità di mandante; tuttavia si specifica che nel caso di raggruppamento temporaneo i requisiti finanziari e tecnici devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. La mandataria deve comunque possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti (art.261, comma 7, del D.P.R. n.207/2010). Come noto, nella partecipazione in raggruppamento (costituito o costituendo) ogni componente deve indicare la quota di partecipazione e conseguentemente possedere le capacità correlate a detta quota ed alle corrispondenti attività. Nel caso dell’attività di ideazione e realizzazione di allestimenti multimediali, i Soggetti individuati all’interno del raggruppamento (in qualità di mandanti) dovranno dimostrare le proprie capacità attraverso il curriculum.

PUNTO 2

Il responsabile dell’allestimento multimediale potrà essere anche una Società nella persona del legale rappresentante, ovvero un Soggetto che possa dimostrare le proprie capacità attraverso il curriculum, purché partecipi in qualità di Mandante nell’ambito del raggruppamento.

QUESITO 10

Possono essere messi a disposizione elaborati grafici minimamente quotati (Planimetrie, piante o sezioni in scala riproducibile) delle aree e manufatti oggetto dell’intervento ancorché di scarsa definizione ai fini di una corretta valutazione dei costi di rilievo e/o indagine?

RISPOSTA AL QUESITO 10

Le sole informazioni che possono essere messe a disposizione sono quelle contenute nel D.P.P.. Non è possibile mettere a disposizione elaborati grafici descrittivi dei luoghi oggetto di intervento.

QUESITO 11

Si chiede se in relazione ai requisiti economico – finanziari e tecnico – organizzativi, di cui alla pag. 14 del Disciplinare di gara, si chiede se è possibile integrare la classe e categoria Id, ex L. 143/49, indicata da codesta spett. le Stazione Appaltante, con la classe e categoria Ie (Categoria Edilizia E.22, ex D.M. 143/2013) gerarchicamente superiore alla classe e categoria Id, così come definito dalla Determinazione n.5 del 27 Luglio 2010 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici – “Linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria” (paragrafi 2.1. e 2.2), in cui viene ribadito che: [ ... ] “vanno considerati per la classe I e per la classe VI gli interventi appartenenti non solo alla classe e alla categoria (o alle classi e categorie) dell'intervento, cui si riferisce il bando, ma anche alla classe ed alle categorie la cui collocazione nell'ordine alfabetico sia successiva a quella stabilita nel bando, in quanto questi interventi sono della stessa natura, tuttavia tecnicamente più complessi”. E ancora: [...] “deve essere ammesso alla gara il concorrente che dimostri i propri requisiti sulla base di incarichi precedenti in classi I e VI e categorie di livello più elevato di quelle richieste dal bando [...]”. Inoltre, anche nel nuovo Decreto Parametri, D.M. 31 ottobre 2013, n.143, “Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria”, si ribadisce quanto già stabilito dall'ANAC limitatamente alle classi I e VI, affermando: “Art.8. Classificazione delle prestazioni professionali: La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera”.

RISPOSTA AL QUESITO 11

Nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità (nel caso di specie corrispondente a 1,55, che rappresenta il valore massimo) sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Si veda al riguardo la determinazione dell’ANAC n.4 del 25/2/2015.

QUESITO 12

1. In riferimento alle indicazioni per la redazione della relazione illustrativa (pag.19 del Disciplinare di Gara), si chiede se è possibile inserire delle immagini o foto, non solo negli A3 previsti, ma anche nei rimanenti A4.

2. La documentazione illustrativa ai sensi dell’art.264, comma 3, lettera a), del citato D.P.R. n.207/2010 dovrà essere presentata, pena l’esclusione dalla valutazione, nel numero massimo di tre tavole in formato A3, compilate su un unico fronte, numerate progressivamente, per ogni servizio rispettivamente specificato. Le tre tavole vanno intese come una per ogni servizio (per totale di 3 pagine A3), o 3 per ciascun servizio (per totale di 9 pagine A3)?

RISPOSTA AL QUESITO 12

PUNTO 1

È consentito inserire foto o immagini sia nella relazione da redigere in formato A4 che nelle cartelle A3.

PUNTO 2

Ciascun servizio potrà essere illustrato utilizzando il numero massimo di 3 fogli A3 compilati su un unico fronte.

QUESITO 13

È ammessa la partecipazione come mandanti in RTP a società commerciali che si occupano di comunicazione visiva e allestimenti multimediali e non ricadono pertanto nelle categorie di cui all’art.90 comma. 1 lettere d), e), f), f bis), g) ed h) del D.lgs. n.163/2006 (società di ingegneria, liberi professionisti iscritti all’albo, consorzi stabili)? Questa domanda è avanzata alla luce di una considerazione generale: è possibile che operatori che si occupano di allestimenti multimediali e dunque posseggono la referenza di cui al SERVIZIO 2 dell’Elemento A di offerta tecnica (“ideazione e progettazione di allestimenti e installazioni multimediali di spazi espositivi”) non siano iscritti ad alcun albo professionale e dunque non ricadano nelle categorie previste all’articolo summenzionato.

RISPOSTA AL QUESITO 13

Si veda la risposata al quesito 9, Punto 1 e Punto 2.

QUESITO 14

1. numero massimo di partecipanti in Gruppo R.T. costituendo, quale è il massimo numero richiesto?

2. il raggruppamento, stabilito dalla Stazione Appaltante è di tipo orizzontale o verticale? Questo modifica il numero dei partecipanti al RT.

3. la figura professionale del geologo, così come esplicitato alla pag. 15 del disciplinare, punto e) allegato IV, deve appartenere alla R.T.? così come sembra per le figure professionali del progettista dell’allestimento multimediale, del direttore dei lavori, del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, del geologo ed del progettista antincendio-firmatario SCIA, oppure apparterrà al gruppo di lavoro/progettazione? compresi i professionisti incaricati delle consulenze specialistiche, impianti e strutture punto f) allegato IV. E pur vero che sembra non esserci un obbligo, perché nell'allegato I (domanda di partecipazione), è prevista la partecipazione anche del professionista singolo!

4. il professionista iscritto da meno di 5 anni, può entrare nell'R.T., o essere dichiarato nella composizione gruppo professionisti Allegato I e/o IV?

RISPOSTA AL QUESITO 14

PUNTO 1

Non sussistono limiti al costituendo Gruppo R.T.

PUNTO 2

Il raggruppamento si intende di tipo orizzontale.

PUNTO 3

Vedi risposta quesito 8.

PUNTO 4

Nelle procedure selettive volte  all’affidamento di incarichi di progettazione, la presenza di un giovane professionista costituisce una condizione di ammissibilità dell’istanza di  partecipazione alla gara; tuttavia la legge non richiede che questa presenza  assuma la connotazione di una partecipazione in veste di socio del R.T.P. ma è  sufficiente che essa si manifesti in un mero rapporto di collaborazione  professionale o di dipendenza. Anche la giurisprudenza sostiene che ai fini  della valida partecipazione di un R.T.I. a procedure indette per  l’aggiudicazione di servizi di progettazione, è sufficiente che nella compagine  del raggruppamento sia contemplata la presenza, con rapporto di collaborazione  professionale o di dipendenza, di un professionista abilitato iscritto all'albo  da meno di cinque anni, senza la necessità che questi assuma anche  responsabilità contrattuali (CdS, sez. V, n. 6347 del 24/10/2006) (cfr. PARERE ANAC N. 209 del 19/12/2012)

QUESITO 15

1. Nel disciplinare di gara a pag.17 in merito all’elemento A è scritto “servizi di ingegneria e architettura svolti negli ultimi 10 anni...”. Al riguardo si chiede come verranno valutati i servizi svolti il cui inizio è antecedente rispetto agli ultimi 10 anni, ma conclusi successivamente (ad esempio attività di DL iniziata nel 2003 e conclusa nel 2007 con andamento lineare).

2. Nell’Allegato IV (dichiarazione sostitutiva da rendere sui requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi) alla pag.1, in testa alla dichiarazione, è indicato: “in caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei (...) ad eccezione del requisito b) che non è frazionabile. Mentre nel disciplinare di gara a pag. 15 si legge con riferimento al raggruppamento temporaneo: “il requisito di cui alla lettera c) non è frazionabile”. Quale indicazione delle due è da considerare corretta?

RISPOSTA AL QUESITO 15

PUNTO1

I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la pubblicazione del bando di gara. Nel caso di servizi iniziati in epoca precedente (vale a dire prima del decennio antecedente la pubblicazione del bando di gara), potrà essere valutata esclusivamente la parte dei servizi ultimata ed approvata nel decennio antecedente la pubblicazione del bando gara (cfr. art.263, comma 2, del D.P.R. n.207/2010).

PUNTO 2

Quanto riportato in testa all’Allegato IV è un mero refuso. Si conferma pertanto che, nel caso di raggruppamento temporaneo, il requisito non frazionabile è quello della lettera c), come peraltro indicato all’art.261, comma 8, del D.P.R. n.207/2010.

QUESITO 16

1             Il progettista dell’allestimento multimediale che sarà il legale rappresentante (come richiesto dal bando) di una società specializzata, deve obbligatoriamente essere un ingegnere o un architetto?

2             Per la stessa figura, assumendo essa il ruolo di regista e direttore artistico degli allestimenti multimediali, qualora sia necessaria l’iscrizione ad un ordine professionale può essere quello dei giornalisti?

3             Per la società di cui sopra, specializzata negli allestimenti multimediali, che avrà la propria quota di partecipazione nello specifico servizio corrispondente alla voce e) dell’oggetto dell’appalto (Ideazione e progettazione dell’allestimento multimediale degli spazi museali), per una cifra a base d’asta di 80.000 euro, è necessaria la partecipazione in qualità di mandante al raggruppamento temporaneo? Nello specifico, questa società quali requisiti tecnici ed economici deve avere? Questi devono essere proporzionali alla quota di partecipazione al complesso dei lavori e di conseguenza all’importo a base d’asta?

RISPOSTA AL QUESITO 16

PUNTO 1

Non risulta a questa stazione appaltante l’esistenza di un albo professionale per l’attività di ideazione ed allestimento multimediale. Conseguentemente, al fine dell’assunzione delle relative responsabilità, il progetto può essere sottoscritto dal legale rappresentante della società.

PUNTO 2

Si veda il punto 1, in ogni caso qualora la figura in questione sia iscritta all’albo dei giornalisti, non si profila causa d’esclusione.

PUNTO 3

In considerazione della partecipazione per lo specifico servizio e) dell’oggetto dell’appalto, la società di ideazione e progettazione dell’allestimento multimediale si richiede che assuma il ruolo di mandante nel raggruppamento. Nella fattispecie, il mandante che si occuperà dell’ideazione e progettazione dell’allestimento multimediale, dovrà dimostrare le proprie capacità con la presentazione del curriculum. Inoltre, i requisiti tecnici ed economici di cui al punto A4 del disciplinare, sono riferiti esclusivamente ai servizi di progettazione di ingegneria ed architettura art.252 d.p.r. 207/2010.

QUESITO 17

Possono essere inseriti nell’RTP i professionisti per le attività specialistiche di progettazione antincendio, impianti elettrici e consolidamenti, considerando che non hanno eseguito servizi di cui all’art.252 del D.P.R. N.207/2010 afferenti alla Categoria E.22 ma solo servizi afferenti alla loro specializzazione?

RISPOSTA AL QUESITO 17

Possono essere inseriti purché in possesso degli specifici requisiti afferenti alla loro specializzazione.

QUESITO 18

Al fine della dimostrazione dei requisiti economici Allegato IV, punto b), è considerato ammissibile il servizio svolto per "interventi di riqualificazione di aree sottoposte a vincolo archeologico"? Il servizio, rientrante nella categoria Id in questione, è stato svolto in area di interesse archeologico, con parere rilasciato dalla Soprintendenza Archeologica competente, ha interessato anche piani entro terra, ma l'edificio preesistente sull'area non era vincolato. Si tratta di intervento di particolare complessità e importanza, dunque dovrebbe rientrare tra quelli della Categoria E22: "Interventi di restauro, risanamento, riqualificazione su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.lgs. n.42/2004 oppure di particolare importanza".

RISPOSTA AL QUESITO 18

Sono utili ai fini della qualificazione certificati di servizi afferenti a “Interventi di restauro, risanamento, riqualificazione su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.lgs. n.42/2004 oppure di particolare importanza".

QUESITO 19

In riferimento alla Vostra risposta sul Quesito 9), punto 1, nella quale si afferma che “i soggetti individuati all'interno del raggruppamento dovranno dimostrare la propria capacità attraverso il Curriculum”, si chiede dove va allegato il CV dei partecipanti/consulenti/gruppo di lavoro e se tutti i soggetti (mandanti e mandataria/e) e i professionisti, da indicare nell'Allegati IV, punti e) e f), devono allegare tutti i propri CV.

RISPOSTA AL QUESITO 19

Al punto 1 della risposta al quesito 9 è testualmente riportato. “Nel caso dell’attività di ideazione e realizzazione di allestimenti multimediali, i Soggetti individuati all’interno del raggruppamento (in qualità di mandanti) dovranno dimostrare le proprie capacità attraverso il curriculum”. Pertanto alla relazione elemento B paragrafo b.1) occorrerà allegare esclusivamente il curriculum per i servizi di cui sopra, il quale sarà oggetto di valutazione nell’ambito della qualificazione professionale.

La qualificazione professionale e tecnica di tutte le altre risorse coinvolte sarà valutata esclusivamente con riferimento alla relazione descrittiva Elemento B, paragrafo b.1), a pagina 18 del disciplinare di gara, senza aggiunta di curriculum.

QUESITO 20

1.            Nel caso di certificazioni di servizi resi all’estero, tale documento può essere fornito in lingua originale o deve essere accompagnato da traduzione giurata?

2.            È possibile avere una lista che illustri quali saranno gli oggetti da includere negli allestimenti museali?

3.            In merito alle relazione tecnico illustrativa, la stessa andrà redatta seguendo i tre paragrafi b.1, b.2, b.3 (pag. 18 del Disciplinare di gara), o dovrà essere suddivisa per le singole prestazioni alla sezione “OGGETTO DELL’APPALTO”, con lettere a), b), c), d), e), f), g), h)?

RISPOSTA AL QUESITO 20

PUNTO 1

Tutti i documenti prodotti in lingua originale devono essere obbligatoriamente corredati dalla relativa traduzione giurata.

PUNTO 2

Non è possibile avere ad oggi una lista degli oggetti da includere negli allestimenti.

PUNTO 3

La relazione tecnico illustrativa deve obbligatoriamente essere redatta secondo quanto indicato nel disciplinare di gara, seguendo gli specifici paragrafi b.1, b.2, b.3 (pag. 18 del Disciplinare di gara).

QUESITO 21

1.            Il Disciplinare di gara prevede che gli incarichi vengano espletati da professionisti iscritti negli appositi albi, con indicazione dei dati identificativi, delle rispettive qualifiche professionali e degli estremi di iscrizione al relativo albo professionale. Tuttavia, per quanto riguarda la progettazione multimediale non essendo previsto un inquadramento professionale in Albi o una abilitazione ad hoc, si chiede se il progettista multimediale, pur non iscritto in alcun albo, possa concorrere per l’attribuzione del punteggio di 15 punti ed in quale misura;

2.            Si chiede, inoltre, se e con quali modalità, data l’assenza di abilitazione o iscrizione ad albi per il ruolo di cui sopra, ai fini dell’attribuzione dei punteggi relativi alle risorse umane e strumentali, siano quantificabili le esperienze professionali pregresse ed il relativo CV. Si chiede, da ultimo, per quanto concerne il titolo di studio/laurea, come venga riconosciuto e quantificato, ai fini dell’attribuzione dei punteggi, un diploma di progettista di 6 anni conseguito in paesi extra UE.”

RISPOSTA AL QUESITO 21

PUNTO 1

Il progettista dell’allestimento multimediale (pag.15 del disciplinare, servizio e)) dovrà assumere il ruolo di mandante nel raggruppamento. Lo stesso professionista concorre al pari degli altri all’attribuzione dei 15 punti previsti a pag. 21 del disciplinare relativamente all’elemento B paragrafo b.1, attraverso la valutazione del relativo curriculum – vedi RISPOSTA QUESITO 19.

PUNTO 2

Non è previsto l’attribuzione di alcun punteggio per il titolo di studio dei componenti il raggruppamento.

QUESITO 22

1.            In relazione alle risposte ai quesiti 9 e 19, si chiede conferma che alla relazione descrittiva Elemento B, paragrafo b.1), il curriculum per i servizi di ideazione e realizzazione di allestimenti multimediali sia da inserirsi come allegato, e non abbia dunque alcuna incidenza sul numero di cartelle previsto per la relazione stessa e indicato a pagina 19 del Disciplinare di Gara.

2.            In relazione alle risposte ai quesiti 9 e 19, si chiede conferma:

•             che non siano da allegarsi né alla relazione, né altrove, i curricula delle figure professionali individuate per svolgere tutte le prestazioni altre da quanto sopra indicato;

•             e che dunque i punti e) ed f) del requisito A.4, di cui a pagina 15 del Disciplinare di Gara, siano da considerarsi soddisfatti dall’indicazione dei soli nominativi e qualifiche professionali dei professionisti, e non siano invece da allegarsi i rispettivi curricula alla dichiarazione sostitutiva (Allegato IV).

RISPOSTA AL QUESITO 22

PUNTO 1

Si conferma che il curriculum per il servizio di ideazione e progettazione dell’allestimento multimediale dovrà essere allegato alla relazione di cui all’Elemento B, paragrafo b.1, lasciando invariato il numero di cartelle della relazione illustrativa di cui alla pag. 19 del disciplinare di gara.

PUNTO 2

Non andranno inseriti altri curricula oltre quello riferito al servizio di ideazione e progettazione multimediale, per tutte le altre risorse coinvolte, la qualifica professionale sarà valutata esclusivamente con riferimento alla relazione descrittiva Elemento B, paragrafo b.1). All’allegato IV non va allegato alcun curricula.

QUESITO 23

Con riferimento alle figure professionali richieste dal disciplinare di gara si richiedono i seguenti chiarimenti:

1)            In relazione ai requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziari e tecnico-organizzativi  il disciplinare di gara prevede che vengano indicati i professionisti che svolgeranno i servizi con particolare riferimento al progettista multimediale, al direttore dei lavori, al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ed al progettista antincendio-firmatario SCIA.

Per quest’ultimo si chiede di confermare se il progettista antincendio-firmatario SCIA può essere un consulente della società capogruppo che abbia fatturato nei confronti della medesima società una quota più del 50%.

2)            In relazione alla predisposizione dell’offerta tecnica il disciplinare prevede di indicare le risorse umane e strumentali, ovvero “la qualificazione professionale e tecnica delle risorse umane che si propone di coinvolgere per l’espletamento delle attività con particolare riferimento alla composizione del gruppo di progettazione, alla figura del BIM manager, a quella del direttore dei lavori e del coordinatore della sicurezza, nonché il numero di giovani professionisti laureati abilitati da meno di dieci anni all’esercizio della professione che saranno coinvolti nell’attività oltre al giovane professionista laureato abilitato da meno di cinque anni, già prescritto dalle norme”. A tal proposito con riferimento alla figura del BIM Manager si chiede di voler confermare se la presenza di questo professionista può essere garantita potendo la stessa essere assicurata in forma indiretta mediante un rapporto di consulenza con incarico specifico per la gara.

RISPOSTA AL QUESITO 23

PUNTO 1

Si conferma che il progettista antincendio-firmatario SCIA può essere un dipendente o un consulente della società capogruppo o di una delle mandanti. Nel caso di consulente vedi Risposta n.8.

PUNTO 2

Il BIM Manager può essere un mandante o un dipendente. Nel caso di consulente vedi Risposta n.8.

QUESITO 24

In riferimento al ruolo di capo gruppo all’interno di una costituenda RTI chiediamo se la capo gruppo può essere scelta in maniera indiscriminata all’interno del raggruppamento o se debba possedere il valore percentuale maggiore dei lavori da svolgere (es. il progettista dell’allestimento può fare da capogruppo?)

RISPOSTA AL QUESITO 24

Il raggruppamento è di tipo orizzontale, pertanto la mandataria/capo gruppo non può essere scelta in maniera indiscriminata all’interno del raggruppamento, poiché deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti (art.261, comma 7, del D.P.R. n.207/2010).

QUESITO 25

Si chiede conferma in merito ai requisiti minimi economico-finanziari e tecnico- organizzativi, di cui ai punti b) e c), se per decennio antecedente la data di pubblicazione del bando si intenda quello compreso nell’arco temporale 2004-2014 e se può essere la data del certificato di collaudo a dimostrare lo svolgimento del servizio e il possesso del requisito.

RISPOSTA AL QUESITO 25

Per decennio antecedente la data di pubblicazione del bando si intende l’arco temporale precedente alla pubblicazione del Bando di che trattasi. I servizi valutabili sono quelli certificati dal Responsabile del Procedimento nel caso di lavori pubblici o dal Committente (nel caso di lavori privati e certificati in classe Id) autorizzato dalla Soprintendenza competente. In caso di servizi iniziati in epoca precedente e completati nel decennio in questione, sarà considerata ammissibile la quota parte percentuale del servizio svolto nell’arco temporale di riferimento.

QUESITO 26

È possibile predisporre tutta la relazione illustrativa, Elemento B dell’offerta tecnica, in formato A3, tenendo in considerazione che un A3 è considerato alla stregua di due schede A4?

RISPOSTA AL QUESITO 26

È possibile a condizione che resti invariato il numero di cartelle consentito e la suddivisione nei paragrafi prescritti.

QUESITO 27

Il disciplinare recita …mediante posta raccomandata o posta celere ovvero tramite corriere,…

Il pacco può essere consegnato da qualsiasi corriere anche locale della città oppure devono essere corrieri specifici autorizzati?

RISPOSTA AL QUESITO 27

Si intende qualsiasi corriere purché il plico sia accompagnato da regolare bolla di trasporto, in quanto non sono ammessi alla gara plichi consegnati a mano.

QUESITO 28

Relativamente alla Busta E:

1.            le giustificazioni di cui dell’art. 87 comma 2 del D.lgs. 163/2006, devono essere sottoscritte dal capofila, o a firma congiunta del RT?

2.            Per la dichiarazione della limitazione del diritto di acceso è stato predisposto un modello? Tale dichiarazione deve essere sottoscritta dal capofila, o a firma congiunta del RT?

RISPOSTA AL QUESITO 28

Le giustificazioni da produrre sono quelle dell’art.87, comma 2, del D.lgs. 163/2006 nel testo in vigore. Sia le giustificazioni che la dichiarazione di limitazione all’accesso delle stesse devono essere sottoscritti da tutti i componenti il RT. Non è stato predisposto alcun modello per la dichiarazione.

QUESITO 29

Il giovane professionista è dipendente di una ditta facente parte il raggruppamento temporaneo da costituirsi: deve acquisire comunque il PassOE per se stesso o è sufficiente quello facente capo alla ditta?

RISPOSTA AL QUESITO 29

Il giovane professionista non dovrà acquisire il PassOE.

QUESITO 30

Con riferimento ai requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi (punto A.4 del disciplinare di gara) si chiede di precisare se un capogruppo di un costituendo R.T.P. che partecipa, ad esempio con una quota del 20%, debba possedere anche il 20% dei requisiti di cui alla lettera a) “fatturato globale per servizi di ingegneria”, alla lettera b) “servizi svolti nel decennio” e alla lettera d) "numero medio annuo del personale tecnico".

RISPOSTA AL QUESITO 30

Il capo gruppo mandatario deve possedere i requisiti tecnici ed economici di qualificazione in misura maggioritaria rispetto a tutte le mandanti. Per quanto riguarda la lettera d) non risulta necessario che il capogruppo possieda il requisito in misura maggioritaria.

Si precisa che non occorre la corrispondenza fra le quote di partecipazione in sede di raggruppamento con i requisiti posseduti dai concorrenti. (Parere Anac Precontenzioso - n.115 del 06/06/2014)

QUESITO 31

1)            Si chiede se nell'ambito degli interventi su Beni di interesse culturale e ambientale si debbano intendere solo quelli vincolati in base alla parte seconda (Beni Culturali) della L. 42/2002 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", ovvero se possano essere ricompresi anche gli immobili compresi nella parte terza (Beni Paesaggistici) della stessa L. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio".

2)            Si chiede se il giovane professionista può far parte del raggruppamento dei professionisti  con quota qualsiasi (inferiore al capogruppo) anche se non in possesso dei requisiti economici nei lavori E22 (ex classe Id) o altro requisito specialistico, se non la semplice abilitazione.

3)            I professionisti specialisti, in particolare antincendio, devono avere qualche requisito particolare, oltre all’abilitazione? Se si, quale?

4)            Per i professionisti specialisti, antincendio o impianti, concorrono per il requisito economico anche i lavori non ricadenti nella categoria E22 (ex Id)?

RISPOSTA AL QUESITO 31

Punto 1 – Vedi risposta quesito 18

Punto 2 – si

Punto 3 – no

Punto 4 – si

QUESITO 32

1)            E’ possibile avere informazioni sulla natura, le dimensioni e le caratteristiche dello spazio retrostante la Caserma Milano, visibile nella planimetria a pag.13 del Documento Preliminare all’Avvio della Progettazione?

2)            In che posizione deve porsi la proposta progettuale, in merito all’accessibilità ai disabili dei luoghi con

particolare riferimento alla dimensione delle Gallerie e ai numerosi dislivelli presenti lungo il percorso?

3)            E’ possibile avere informazioni in merito alla dimensione e al numero di spazi accessori quali cannoniere/infermeria? presenti lungo il percorso della Galleria Vittorio Emanuele III?

4)            In merito all’Ossario ipogeo, è possibile ipotizzare di aprire gli affacci terminali delle gallerie dei bracci? Ed in che modo l’Ossario si collega con il Portale Roma? Con una scala interna al Portale?

RISPOSTA AL QUESITO 32

Punto 1 – le informazioni sono desumibili dal documento preliminare alla progettazione nonché dal sopralluogo in situ da effettuarsi obbligatoriamente;

Punto 2 – il quesito fa parte della proposta che il concorrente dovrà presentare in fase di gara.

Punto 3 – vedi Punto 1;

Punto 4 – vedi Punto 1 – Punto 2;

QUESITO 33

Un amministratore di una società può partecipare al raggruppamento a titolo personale come persona

fisica/privato in possesso solo del codice fiscale?

RISPOSTA AL QUESITO 33

Non è possibile.

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